I nuovi limiti alla responsabilità dei sindaci non sono retroattivi: la Corte di Cassazione fa chiarezza
I nuovi limiti recentemente introdotti alla responsabilità dei sindaci non valgono per il passato. Con le pronunce n. 1390 e n. 1392 del 22 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che la modifica dell’art. 2407, comma 2, c.c., introdotta dalla legge n. 35/2025 – che stabilisce, salvo il caso di dolo, un limite alla responsabilità per i danni cagionati dai sindaci parametrato a un multiplo del compenso annuo percepito – non si applica ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025).
Le pronunce intervengono su un tema che stava dividendo la giurisprudenza di merito e offrono un importante contributo alla risoluzione del contrasto interpretativo: da un lato, alcuni tribunali (cfr. Trib. Bari, 24/04/2025 e 11/06/2025) avevano valorizzato il carattere “lato sensu procedimentale” della norma, invocando il rispetto del principio del «tempus regit actum» per la regolamentazione delle sopravvenienze normative; dall’altro, altri giudici (cfr. Trib. Venezia, 07/07/2025, n. 3443; Trib. Roma, 29/06/2025, n. 2401), ne avevano invece sottolineato la natura sostanziale, escludendone la retroattività in forza dell’art. 11 disp. prel. c.c.
La Suprema Corte ha dato seguito a questo secondo orientamento. Il diritto al risarcimento del danno sorge nel momento in cui il patrimonio sociale subisce il pregiudizio derivante dall’inadempimento dei suoi doveri da parte del sindaco, ed è, come tale, assoggettato alla normativa in quel momento in vigore, anche per la determinazione dell’ammontare del danno. Se infatti, in linea di principio, al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive o a portata retroattiva, resta tuttavia necessario che tale scelta trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso il bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia retroattiva della norma adottata.
Tali principi, ritiene la Corte, sarebbero senz’altro lesi nel caso di specie, ove si attribuisse efficacia retroattiva alla nuova disciplina recata dall’art. 2407, comma 2, c.c.
L’intervento della Suprema Corte è un momento importante di chiarimento per operatori e società, statuendo, appunto, che il nuovo regime di responsabilità dei sindaci non modifica il passato, bensì disciplina esclusivamente le condotte successive alla sua entrata in vigore.